pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze
relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo
istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi'
attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle
regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1,
commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di
interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli
istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei
medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli
interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
permateria e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto
numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali
modalita' applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite sono
effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla
classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo,
gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal
seguente:)
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e' ulteriormente
previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti
con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento
economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le
ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme
restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma
7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla
verifica degli specifici effetti finanziari determinati
dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal
1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le
finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via
transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le
finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in
vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle
prime classi del ciclo scolastico.
Art 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e'
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di
aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la
ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di
testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di
primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni. 11 dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei
competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di
testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.
Art. 5-bis.
Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento
1. Nei termini e con le modalita' fissati nel provvedimento di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il
biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e
607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e
hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle
predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette
graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai
punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno
frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato
alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico
2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e
ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e'
sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al
corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la
collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
comprensivo della valutazione delle attivita' di tirocinio previste
dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e
abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola
dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art 7.
Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,
possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I
laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi
previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione
che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita'
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio
delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva
al concorso espletato.».
Art. 7-bis.
Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi
dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5
per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia'
assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia
scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in
vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2,
comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a
finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a
decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni
appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del
codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti
stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla
regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate,
con le stesse modalita', per l'attivazione di opere di messa in
sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione
del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro
della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli
enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a
regione diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e
3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11
gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque,
essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita',
qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni
dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino
l'impossibilita' di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da
effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno
cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che
presentano aspetti di particolare critica sotto il profilo della
sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli
edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta
Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei
finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il
soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma
dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza
unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro
conpetente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.