Art. |
Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" - Decreto
Ministero Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.
Testo del
regolamento |
Osservazioni
dell'Anp |
|
IL MINISTRO DELL A PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208,
in particolare l’articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI
GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
|
|
|
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
|
|
|
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
|
|
1 |
Art. 1
(Finalità e principi)
|
|
|
1.
Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
|
|
|
2.
Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma
5, della legge n. 59 del 1997 e dell’articolo 6, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di
destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione
interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta
formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate
alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni
scolastiche provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse
finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello
Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e
privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche
destinazioni.
|
Questo implica il venir meno della
struttura rigida di bilancio finora disegnata dal Ministero. Ogni scuola
istituirà le voci corrispondenti alle proprie necessità. Qualche
esempio: la gestione della sicurezza (nomina del responsabile del
servizio, formazione degli addetti, …); le spese per l'istituzione e la
gestione dei consorzi e delle reti di scuole (o per l'adesione
all'associazione delle scuole autonome).
Occorrerà, comunque, tener distinte le
risorse assegnate con vincolo di destinazione - che va ovviamente
rispettato - da quelle assegnate come dotazione finanziaria - ordinaria
o perequativa - sulle quali non è ammesso alcun vincolo se non quello
che vengano in primo luogo garantite le esigenze didattiche e di
orientamento. Sarà anche necessario collegare strettamente ed
esplicitamente la struttura del bilancio a quella del POF.
|
2 |
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
|
|
|
1. L’esercizio finanziario ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono
essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto
dell’esercizio scaduto.
|
Non è stata, purtroppo, accolta la
richiesta di far coincidere anno scolastico ed anno finanziario. |
|
2. La gestione finanziaria delle
istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si
conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità,
integrità, unità, veridicità. E’ vietata la gestione di fondi al di
fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui
all’articolo 20 e all’articolo 21.
|
Dopo qualche oscillazione, è stata
confermata la scelta per un bilancio di competenza. Le eccezioni di cui
agli articoli 20 e 21 riguardano le gestioni separate delle aziende
agrarie e delle lavorazioni per conto terzi. |
|
3. L’attività finanziaria delle
istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento
contabile annuale - di seguito denominato “programma” - predisposto dal
dirigente scolastico - di seguito denominato “dirigente” - e proposto
dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al
Consiglio d’istituto o di circolo, di seguito denominati “Consiglio di
istituto”. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto
entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche
nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei
revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per
la deliberazione stessa.
|
Cambia il nome: da "bilancio" a
"programma", per sottolineare la valenza "politica" del documento, che
serve ad esprimere le priorità deliberate dalla scuola autonoma. Da
notare che la Giunta Esecutiva - provvisoriamente reintrodotta in
assenza della riforma degli organi collegiali - non "predispone" più i
programma, ma si limita a "proporlo", cioè a trasmetterlo al Consiglio.
Il parere dei revisori dei conti va
richiesto, ma la sua mancata acquisizione non inficia la validità della
delibera.
|
|
4. Nella relazione sono illustrati gli
obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con
le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e sono
sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data
di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6,
e quelli del precedente esercizio finanziario.
|
La relazione ha carattere programmatico
e non contabile: cioè - date le risorse disponibili - quali obiettivi ci
si propone di realizzare. Vanno poi indicati i risultati della gestione
dell'anno che sta per concludersi e di quello precedente: cioè in quale
misura gli obiettivi indicati nelle relative relazioni di
accompagnamento sono stati effettivamente conseguiti. A regime, questo
permetterà di realizzare un embrione di programmazione pluriennale.
|
|
5. Nel programma sono indicate tutte le
entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti
di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e
didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese
di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non
possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in
cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino,
unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine
d’alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il
raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il
piano dell’offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico
progetto.
|
Viene meno la struttura sostanzialmente
simmetrica attualmente esistente fra la parte delle entrate e quella
delle uscite. Le entrate saranno distinte solo in base alla provenienza
(Stato, Regione, Provincia, Enti, privati, ecc.) ed ulteriormente - se
necessario - in base al fatto che siano soggette o meno a vincoli di
destinazione (il finanziamento ordinario e perequativo comunque non può
esserlo, per vincolo espresso di legge). Le uscite si classificano su
alcune categorie fondamentali: funzionamento generale, compensi al
personale, spese in conto capitale e progetti. Sotto quest'ultima voce
vi saranno tante sottocategorie quanti sono i progetti previsti nel POF
ed illustrati nella relazione di accompagnamento. Un progetto, nel senso
più largo del termine, è qualunque raggruppamento di spese intorno ad un
obiettivo identificato. Quindi la classificazione non è più per
natura del bene o servizio da acquisire, ma per la finalità
cui è destinato.
L'ipotesi di cui all'ultimo periodo
(laboratori di alto pregio) non è molto chiara, ma sembra riferirsi ad
eventuali corsi IFTS o post-diploma, o comunque ad istituti scolastici
particolari.
|
|
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel
programma e predisposto dal dirigente per l’attuazione del piano
dell’offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa
finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e
amministrativi, di seguito denominato “direttore”, nella quale sono
riportati l’arco temporale in cui l’iniziativa deve essere realizzata,
nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o
pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa
complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa
attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di
rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del
progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo
delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento,
anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.
|
La scheda finanziaria va predisposta per
ogni progetto e costituisce anche un utile strumento per il controllo di
gestione ("a che punto stiamo con quel progetto?").
Interessante, e nuova, anche la
possibilità di progetti a finanziamento pluriennale.
Da valutare positivamente anche la
possibilità di reimpiegare immediatamente le eventuali economie, senza
attendere l'approvazione del consuntivo.
|
|
7. Ai fini della tempestiva elaborazione
del programma l’ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle
istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati
per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie,
fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all’approvazione della
legge di bilancio dello Stato.
|
In pratica, il finanziamento ordinario
potrà essere comunicato con largo anticipo (anche perché sarà, con ogni
probabilità, costante), mentre quello perequativo verrà comunicato nei
primi mesi dell'esercizio di riferimento. Questo comporterà, da un lato,
la possibilità di approvare realmente il "programma" entro il 15
dicembre, dall'altro la necessità di procedere a variazioni successive.
In pratica, occorrerà pensare al programma come ad un nucleo di attività
fondamentali, da finanziare con lo stanziamento certo, da integrare con
un certo numero di "moduli", pensati fin dall'inizio e collocati in un
ordine prestabilito di priorità. Una volta note le risorse aggiuntive,
si aggregheranno al nucleo originario tutti e solo i moduli che avranno
trovato copertura.
|
|
8. L’approvazione del programma comporta
autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli
impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse
durante l’esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell’esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
|
L'approvazione del Consiglio di Istituto
diventa atto definitivo: viene meno l'autorizzazione del Provveditore.
Questo dovrebbe costituire anche la fine dell'esercizio provvisorio.
|
|
9. Il programma è affisso all’albo
dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazione ed
inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione
medesima.
|
L'affissione è condizione per la
definitività dell'atto (vedi DPR 275/99 art. 14.7). |
3 |
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
|
|
|
1.
Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l’avanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio che precede
quello di riferimento.
|
Non sarà facile determinare con
esattezza, al 31 ottobre, l'avanzo anche solo "presunto". Sarà prudente
tenersi "bassi" e poi rideterminare l'importo in sede di variazioni di
bilancio (vedi art. 2.7). Anche qui, per speditezza e coerenza di
programmazione, converrà predeterminare quali ulteriori attività
finanziare con l'eccedenza accertata al 31 dicembre (ovvero quali tagli
apportare in caso di errore di segno opposto).
|
|
2.
Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto
avanzo di amministrazione.
|
Routine |
|
3.
In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di
spesa correlati all’utilizzazione del presunto avanzo di
amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo
la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti
dell’avanzo effettivamente realizzato.
|
Vedi annotazione al precedente comma 1.
E' ovvio che le spese correlate saranno
classificate secondo un ordine di priorità decrescente. |
4 |
Art. 4
(Fondo di riserva)
|
|
|
1.
Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di
riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della
dotazione finanziaria ordinaria.
|
Attenzione: la base di riferimento non è
il complesso della spesa corrente, ma solo la dotazione "ordinaria". |
|
2.
Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per
spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto
previsto dall’articolo 7, comma 3.
|
|
|
3.
Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento a valere sul
fondo di riserva.
|
|
|
4.
I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento
del dirigente, salva ratifica del Consiglio d’istituto per la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30
giorni.
|
La ratifica è sostanzialmente un atto
dovuto: rimane la possibilità che all'esigenza rappresentata dal
dirigente si faccia fronte con altro strumento (per esempio, uno
storno).
|
5 |
Art. 5
(Partite di giro)
|
|
|
1.
Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si
effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un
debito ed un credito per l’istituzione scolastica, non incidono sulle
risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui
all’articolo 17.
|
Il fondo di cui all'articolo 17 è quello
per le minute spese al direttore sga. Per il resto, non vi sono
particolari novità. |
6 |
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
|
|
|
1.
Il consiglio d’istituto verifica, entro il 30 giugno, le
disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione
del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla
base di apposito documento predisposto dal dirigente.
|
Viene introdotta una sessione di
"assestamento di bilancio", prima non prevista, resa opportuna
dall'accresciuta autonomia gestionale del dirigente.
|
|
2.
Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta
della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali
al programma in relazione anche all’andamento del funzionamento
amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli
progetti.
|
Le modifiche al programma consistono,
nella sostanza, in spostamenti di risorse o di priorità. Potrebbe anche
verificarsi l'inserimento di nuovi progetti, non previsti inizialmente,
oppure l'eliminazione di altri, perché non realizzabili o meno urgenti.
|
|
3.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
|
E' una norma già esistente, che trae
origine dal concetto stesso di "competenza". |
|
4.
Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti
ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del
Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
|
Le entrate finalizzate - essendo
collegate alle corrispondenti uscite - funzionano di fatto come partite
di giro. Per questo motivo non richiedono specifiche delibere di
variazione, in quanto non incidono sulle priorità già determinate.
|
|
5.
Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da
motivare.
|
Il termine attuale era fissato al 31
ottobre. E' prevista comunque la possibilità di derogare, sia pure
motivando.
|
|
6.
Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al
comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla
consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
|
Si tratta di autonoma responsabilità del
direttore, senza necessità di specifica direttiva del dirigente. |
|
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
|
|
7 |
Art. 7
(Attività gestionale)
|
|
|
1.
Spetta al dirigente la realizzazione del programma
nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui
all’articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le
modalità ivi indicate.
|
E' una delle innovazioni fondamentali
del regolamento, in coerenza con la separazione fra potere di indirizzo
(di cui è titolare il Consiglio) e potere di gestione (assegnato in
esclusiva al dirigente). Questo significa, in pratica, che - una volta
approvato il programma annuale - le singole spese (qualunque ne sia
l'importo) vengono eseguite dal dirigente, senza necessità di delibera
autorizzativa. Naturalmente, il dirigente si atterrà alle procedure
previste per la richiesta dei preventivi, la comparazione delle offerte,
ecc. (ma lo farà da solo). Il potere di controllo del Consiglio di
Istituto si eserciterà unicamente a livello di conto consuntivo. |
|
2.
Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella
modulistica di cui all’articolo 30, imputa le spese al funzionamento
amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale
dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di
legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della
rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle
disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui
all’articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del
direttore, con riferimento alle spese sostenute.
|
Non soltanto il dirigente decide le
spese, ma decide anche della loro imputazione alle diverse voci delle
uscite. L'aggiornamento delle schede da parte del direttore sga
costituisce atto tecnico e non valutazione di merito. E' ovvio,
comunque, che l'imputazione della spesa deve avvenire previa verifica
delle risorse disponibili, come risultano dalle schede finanziarie.
|
|
3.
Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda
l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il
dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10%
della dotazione originaria del progetto, mediante l’utilizzo del fondo
di riserva, ai sensi dell’articolo 4
|
La previsione di un moderato
"sfondamento" dei capitoli costituisce una novità. In passato, il
prelevamento dal fondo di riserva doveva precedere l'impegno della
spesa: adesso può anche avvenire a posteriori, sia pure entro limiti di
importo (10%) e di tempo (30 giorni) prefissati. Se la maggiore esigenza
di spesa supera il 10%, va invece seguita la procedura tradizionale:
prima lo storno, poi l'impegno.
|
8 |
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
|
|
|
1.
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato
dal Consiglio di istituto prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso
si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite
di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa
definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la
prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico
e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato
entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà immediata
comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il
compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad
acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito
nell’atto di nomina. |
L'esercizio provvisorio dovrebbe
costituire un'eccezione, dato che il programma è immediatamente
operativo dopo la sua approvazione. Per questo motivo, le regole
diventano più restrittive: la gestione in dodicesimi si applica solo
alla prosecuzione dei progetti in corso ed al funzionamento generale.
Anche la durata complessiva dell'esercizio provvisorio (attualmente
limitata al 30 aprile) viene contratta (prevedibilmente, non più di tre
mesi, considerando che al commissario ad acta si assegnano di solito 30
giorni).
|
9 |
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
|
|
|
1.
Le entrate sono riscosse dall’istituto che gestisce il servizio
di cassa a norma dell’articolo 16, previa emissione di reversali
d’incasso da parte dell’istituzione scolastica.
|
|
|
2.
L’istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella
convenzione di cui all’articolo 16, non può rifiutare la riscossione di
somme destinate all’istituzione scolastica, ancorché non siano state
emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la
riscossione, la regolarizzazione contabile all’istituzione scolastica.
|
La norma è da mettere in relazione con
quella del comma successivo: gli alunni potranno versare anche
direttamente in banca e non solo alla posta. |
|
3.
La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata
anche mediante il servizio dei conti correnti postali. |
"Anche" non vuol dire "solo", come
invece avveniva fino ad oggi (vedi comma 2).
|
|
4.
Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con
frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso
l’istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono
essere ordinati pagamenti. |
Ricordarsi di tenere in ordine il
registro dei versamenti sul conto corrente postale. |
10 |
Art. 10
(Reversali di incasso)
|
|
|
1. Le reversali sono firmate dal
dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l’ordine rivolto all’istituto
cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il numero
progressivo,
l’esercizio finanziario e la data di emissione; l’importo in cifre e
lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta
da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome
o la denominazione del debitore. |
L'unica - relativa - novità è costituita
dall'obbligo di codificare la provenienza delle somme. Serve ai fini del
controllo automatico di gestione contabile. |
11 |
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed
ordinazione dei pagamenti)
|
|
|
1.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme
dovute dall’istituzione scolastica a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi
soltanto all’esercizio in corso; essi non possono eccedere lo
stanziamento dello specifico aggregato.
|
Venuta meno la delibera del Consiglio di
Istituto, l'impegno di spesa deve intendersi giuridicamente perfezionato
con l'emissione del buono d'ordine e la sua registrazione. |
|
2.
Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all’articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico
dell’esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la
continuità dei servizi e dell’esecuzione dei progetti.
|
Importante novità, che consente di
programmare le spese più importanti su un arco di tempo pluriennale. E'
ovvio che si possono assumere impegni futuri solo sulla base di entrate
certe: quindi, solo a carico del finanziamento ordinario. |
|
3.
L’impegno delle spese è assunto dal dirigente.
|
Novità già segnalata. E' appena il caso
di aggiungere che il dirigente è comunque vincolato alle previsioni di
spesa contenute nel programma annuale e nelle sue eventuali variazioni.
|
|
4.
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal
direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o
di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o
esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori.
|
La liquidazione della spesa costituisce
atto dovuto. Le verifiche presupposte non prevedono valutazioni di
merito, ma solo riscontri documentali. |
|
5.
I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull’istituto
cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata
contabilizzazione.
|
La novità è costituita dalla possibilità
di effettuare pagamenti con carta di credito. Per i limiti a tale
possibilità, vedi oltre.
|
12 |
Art. 12
(Mandati di pagamento)
|
|
|
1.
I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro
contenuto è il seguente:
a) l’ordine rivolto all’istituto
cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o
ente;
b) il numero progressivo e data di
emissione, l’importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la
causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati
fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza,
il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come
prevista nella modulistica di cui all’articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento
delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l’indicazione delle
ritenute che su di esse gravano.
|
La doppia firma introduce un potenziale
elemento di frizione fra i due soggetti, che sarebbe stato meglio
evitare. Volendo pensare "positivo", si dovrà considerare che la firma
del direttore sga costituisce l'atto terminale del processo di
liquidazione a lui affidato: e quindi si tratta di procedura vincolata
al riscontro documentale. La firma del dirigente ha il valore di
assunzione di responsabilità gestionale. Non può invece ritenersi che si
tratti di un "controllo incrociato" fra i due soggetti, perché fra di
essi esiste un vincolo funzionale gerarchico.
Il riferimento al progetto sostituisce
quello al capitolo ed articolo; la codifica della spesa serve al
controllo automatico di gestione.
L'indicazione (analitica?) delle
ritenute gravanti sulle retribuzioni costituisce un fatto nuovo: fino ad
oggi si scriveva genericamente "al lordo delle ritenute". Andrà poi
chiarito se l'indicazione deve riferirsi alla causale (INPDAP, Irpef,
..) o anche all'importo: nel qual caso si avrebbe, oltre ad una notevole
complicazione (risolvibile con sistemi informatici di gestione) anche un
prevedibile problema di spazio fisico sullo stampato.
|
|
2.
Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e
servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la
regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
|
Ovviamente, la documentazione è allegata
alla copia che rimane agli atti della scuola e non a quella che va
all'istituto cassiere.
|
|
3.
Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad
inventario è annotata l’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine
sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il
verbale di collaudo redatto a norma dell’articolo 36. |
Nulla di nuovo. |
13 |
Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
|
|
|
1.
I mandati sono estinti mediante:
a)
accreditamento in conto corrente bancario, intestato al
creditore;
b)
accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato
al creditore;
c)
vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall’agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante
pagamento in contanti da parte dell’istituto cassiere, ovvero con
assegno circolare.
|
Anche qui, solo conferme. |
|
2.
Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e
la firma dell’istituto cassiere. |
|
14 |
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
|
|
|
1.
L’utilizzazione della carta di credito, nel limite
dell’assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con
l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione
alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente
ricorrere alle procedure ordinarie, per l’esecuzione delle spese
relative:
- all’organizzazione di viaggi di
istruzione;
- alla rappresentanza dell’istituto
scolastico in Italia e all’estero;
-
all’organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
|
Costituisce un importante fatto nuovo:
come tale, richiederà una speciale misura di attenzione fino al
consolidamento delle procedure operative. Fin da ora, si può attirare
l'attenzione su alcuni punti:
- limite alle possibili destinazioni
d'uso;
- limite di importo (da fissare
preventivamente, all'interno del programma annuale);
- possibilità di verificare all'atto
dell'utilizzo che non sia stato già raggiunto il limite di spesa sullo
specifico progetto;
- modalità di autorizzazione della
spesa.
|
|
2. Titolare della carta di credito è il
dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l’uso da parte del
direttore o di docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. |
La possibilità di un utilizzo multiplo
pone il problema del deposito della/e firma/e e quello dell'eventuale
autorizzazione a terzi (permanente? di volta in volta?).
|
|
3. Per i pagamenti così effettuati, il
direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento
dei relativi estratti conto. |
|
|
4. I rapporti con gli istituti di
credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati
con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell’atto di
affidamento di cui all’articolo 16. |
In questa convenzione dovranno trovare
risposta gli interrogativi sollevati a margine dei commi precedenti.
|
15 |
Art. 15
(Conservazione dei mandati e delle
reversali)
|
|
|
1.
Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei
documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per
il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l’ufficio di
segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno
di dieci anni. |
Come di consueto. |
|
CAPO III
SERVIZI DI CASSA
|
|
16 |
Art. 16
(Affidamento del servizio)
|
|
|
1.
Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di
titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell’istituzione
scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri
soggetti abilitati per legge, in essi compresa la “Poste italiane
S.p.a”, mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle
migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e
passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale
parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di
uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione,
d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
|
L'esperienza dimostra che la
comparazione basata sui tassi attivi e passivi non è significativa, in
quanto questi possono essere variati con atto unilaterale della
controparte, in relazione a decisioni dell'ABI o della Banca d'Italia o
a valutazioni di mercato. Più significativo il dato delle spese di
tenuta del conto, che possono ascendere a somme rilevanti, dato che in
un anno si registrano centinaia, o anche migliaia, di movimenti.
|
|
2.
L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure
ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della
concorrenza.
|
In pratica, è necessaria una gara fra
più offerte: ma la scelta di chi invitare alla gara appartiene alla
scuola, sia pure secondo principi di trasparenza. |
|
3.
Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell’articolo 48.
|
In pratica, la sottoscrizione di "fondi
di investimento" (ma vedi oltre, art. 48). |
17 |
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
|
|
|
1.
Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene
anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal
dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto
in sede di approvazione del programma annuale.
|
Niente di nuovo. |
|
2.
Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il
direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a
lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al
funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il
rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell’esercizio finanziario.
|
|
|
3.
Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di
cassa da lui eseguite nell’apposito registro di cui all’articolo 29,
comma, 1, lettera f).
|
|
|
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
|
|
18 |
Art. 18
(Conto consuntivo)
|
|
|
1.
Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto
del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l’elenco dei residui attivi e
passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della
causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che
dimostri: il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio; le somme riscosse
e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il
fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, l’avanzo o il disavanzo di
amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il
personale e per i contratti d’opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell’eventuale azienda
agraria o speciale;
f) il rendiconto dell’eventuale convitto
annesso.
|
Anche qui, prassi consolidata. |
|
2.
Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate
e delle spese contenute nel programma di cui all’articolo 2, comma 3,
comprende: le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o
rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare.
|
|
|
3.
Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e
le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei
debiti risultanti alla fine dell’esercizio. |
|
|
4.
Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d’opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei
progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei
contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
|
|
|
5.
Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15
marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori
dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra
l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato
della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro
il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.
|
Dato il carattere di riscontro
documentale del conto, la responsabilità per la sua predisposizione è
affidata al direttore sga. Al dirigente è invece affidata la relazione
"politica" relativa al conseguimento degli obiettivi di gestione. Su
questo punto, almeno in parte, dovrebbe in futuro basarsi la valutazione
del dirigente.
|
|
6.
Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è
trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale,
corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative
variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione,
ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
|
Novità importante: il conto consuntivo
può essere approvato dal Consiglio anche contro il parere dei revisori
dei conti. In questo caso, peraltro, esso va inviato al Dirigente
regionale, cui spetta l'ultima parola in merito.
|
|
7.
Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà
comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per
il relativo adempimento.
|
Positiva la previsione del commissario
ad acta: si eviteranno per il futuro arretrati di anni. |
|
8.
Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di
approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione scolastica.
|
|
|
9.
Tale conto è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro
quindici giorni dall’approvazione ed inserito, ove possibile,
nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima.
|
L'affissione all'albo conferisce
all'approvazione del conto valore di atto definitivo. |
19 |
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi
informativi)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative
necessarie per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti
dell’attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e
strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse
responsabilità dirigenziali.
|
Si tratta del cosiddetto "controllo di
gestione". Se il principio è importante, la formulazione risulta
nebulosa e postula ulteriori interventi amministrativi: per esempio, per
stabilire quali grandezze vadano monitorate e quali siano gli indici di
riferimento ai fini della valutazione. Resta il fatto che il dirigente
dovrà porsi in grado di rilevare ed elaborare sistematicamente i dati
richiesti. Nonostante le apparenze, non è un compito da poco.
|
|
2.
Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono
utilizzate dall’istituzione scolastica interessata e dall’Ufficio
scolastico regionale.
|
Dalla scuola, per rivedere la propria
programmazione; dall'Ufficio Regionale per analisi di sistema e per la
valutazione del dirigente.
|
|
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
|
|
20 |
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
|
|
|
1.
La gestione dell’azienda agraria o speciale annessa
all’istituzione scolastica costituisce una specifica attività del
programma annuale, della quale il programma stesso indica
riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al
comma 3, e le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo.
. |
Nel programma generale figureranno
unicamente i dati aggregati. |
|
2.
La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur
soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare
riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e
della contabilità agraria.
|
|
|
3.
La relazione di cui all’articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare: l’indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si
intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con
l’utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali
dell’azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive
che l’azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e,
qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie
tratte dagli appositi accantonamenti dell’azienda o dall’eventuale
avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8,
dell’istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione
delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria
da predisporre a norma dell’articolo 2, comma 6.
|
|
|
4.
La direzione dell’azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione
dell’azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente
particolarmente competente, che sottopone all’approvazione del dirigente
stesso le proposte riguardanti l’indirizzo produttivo e la gestione
economica.
|
|
|
5.
Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l’attività didattica, che può riferirsi a
tutte le attività produttive dell’azienda, si svolge, di norma, su una
superficie limitata dell’azienda stessa, predeterminata dal dirigente.
Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati,
nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed
incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non
producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma
dell’istituzione scolastica.
|
Previsione discutibile: la conduzione
dell'azienda deve risultare sana, anche per la qualità della formazione
da impartire agli studenti. Sembra però eccessivo imporre a priori una
riduzione della superficie messa a coltura, a meri fini di risparmio
contabile. |
|
6.
Le scritture contabili dell’azienda sono distinte da quelle
dell’istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita
doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In
relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell’azienda può
essere aperto, presso l’istituto di credito che gestisce il servizio di
cassa dell’istituzione scolastica a norma dell’articolo 16, un distinto
conto corrente per il servizio di cassa dell’azienda.
|
|
|
7.
L’utile prodotto dall’azienda, accantonato in un apposito fondo
dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura
di eventuali perdite di gestione.
|
|
|
8.
Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita
di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di
istituto, mediante prelevamento dall’avanzo di amministrazione. Qualora
la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e
non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell’azienda, il
consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle
necessarie attrezzature alle attività didattiche.
|
Anche questa ipotesi finisce con il
subordinare la finalità didattica dell'esercizio aziendale al pareggio
dei conti. E' vero che chi studia per imparare a condurre in futuro
un'azienda non può essere formato a considerare il profitto come una
variabile indipendente: ma sopprimere del tutto le esercitazioni rischia
di essere un rimedio anche peggiore del male. Non risulta che si sia mai
misurata l'utilità delle spese di funzionamento o degli stipendi al
personale rispetto al numero degli studenti che hanno trovato impiego
subito dopo il diploma.
|
|
9.
Il rendiconto dell’azienda deve dare la dimostrazione della
gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti
nell’anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto
economico. Al rendiconto dell’azienda agraria sono allegati: a) un
prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto
riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una
relazione illustrativa del responsabile dell’azienda sui risultati
conseguiti. Al rendiconto dell’azienda speciale sono allegati la
relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed
un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di
lavorazione.
|
Si tratta di disposizioni ben note ai
colleghi che operano da anni nel settore. Una particolare attenzione
dovrà essere invece prestata da coloro che sono recentemente approdati
in tali istituzioni per effetto dei passaggi "liberalizzati" del
2000-2001, senza essere in possesso di una formazione specifica.
|
|
10.
Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i
produttori agricoli che svolgono le attività di cui all’articolo 2135
del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
|
|
21 |
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di
beni e da servizi a favore di terzi)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o
servizi a favore di terzi, di cui all’articolo 33, comma 2, lettera e),
prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto
la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le
spese, per il quale la relazione di cui all’articolo 2, comma 4, deve
indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che
deve essere improntata al rispetto del principio di cui all’articolo 2,
comma 5, secondo periodo. |
La gestione di queste attività è sempre
stata macchinosa, tanto da scoraggiare le iniziative. Le cautele sono
comprensibili ma la contropartita non dovrebbe essere la paralisi
assoluta. |
|
2.
Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità
separata da quella dell’istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria
deve essere prevista, a favore dell’istituzione scolastica, una quota di
spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché
l’eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce
incremento dell’avanzo di amministrazione dell’istituzione scolastica. I
relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della
medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa
classificate “attività per conto terzi”. |
|
|
3.
Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il
consiglio di istituto dispone l’immediata cessazione della vendita di
beni e delle attività a favore di terzi. |
Ancora! |
|
4.
Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento
tributario. |
|
22 |
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle
istituzioni scolastiche)
|
|
|
1.
La gestione delle attività convittuali costituisce specifico
progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate
ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda
finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al
funzionamento delle attività.
|
|
|
2.
La gestione delle attività convittuali è improntata al principio
della economicità e dell’utilizzo ottimale delle strutture, al fine di
ridurre i costi a carico dei convittori.
|
|
|
3.
In caso di squilibri finanziari della gestione dell’attività
convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari,
l’istituzione scolastica, previa consultazione con l’ente locale di
riferimento e con delibera del consiglio d’istituto, dispone la
cessazione dell’attività, destinando le strutture ad un utilizzo
economico produttivo.
|
Valgono - per questo comma, come per il
resto dell'articolo - le considerazioni già fatte in merito alla
gestione delle aziende agrarie. Il convitto ha, in genere, finalità
sociali legate alle condizioni economiche delle famiglie o alla distanza
della sede scolastica: si tratta di costi di sistema e non di attività
economiche vere e proprie. |
|
4.
Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore
valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale
funzionamento delle attività istituzionali, l’istituzione può svolgere
attività e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti
previsti dall’articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a
ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese
generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota
di ammortamento delle attrezzature.
|
|
|
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
|
|
23 |
Art. 23
(Beni)
|
|
|
1.
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle
disposizioni contenute nei successivi articoli.
|
Niente di nuovo. |
|
2.
Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti
in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti
medesimi.
|
|
24 |
Art. 24
(Inventari)
|
|
|
1.
I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine
cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con
l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo
stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.
|
Idem. |
|
2.
Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è
stato iscritto in inventario.
|
|
|
3.
Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i
valori mobiliari.
|
|
|
4.
Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo, cioè tutti quei materiali che, per l’uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
|
|
|
5.
Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei
modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’istituzione,
i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di
qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
|
|
|
6.
Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico,
nell’inventario di riferimento.
|
|
|
7.
L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 27.
|
Fatto nuovo e rilevante: il ruolo di
consegnatario passa dal capo di istituto al direttore sga. Del resto,
anche nelle altre amministrazioni, tale compito è svolto da un
funzionario e non dal dirigente. |
|
8.
Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di
consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del
dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L’operazione deve
risultare da apposito verbale.
|
|
|
9.
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed
almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione
dei beni.
|
|
25 |
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
|
|
|
1.
Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che
corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi
quelli acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di eventuali
operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al
prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima,
per quelli ricevuti in dono.
|
|
|
2.
I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli
altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di
borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell’inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al
loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con
l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
|
|
26 |
Art. 26
(Eliminazione dei beni
dell’inventario)
|
|
|
1.
Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o
reso inservibile all’uso, è eliminato dall’inventario con provvedimento
del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a
carico degli eventuali responsabili.
|
Il dirigente dell'istituzione scolastica
assume, in materia di inventario, il ruolo che fin qui era esercitato
dal Provveditore |
|
2.
Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia
presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi
di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione
di cui all’articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile
all’uso.
|
|
27 |
Art. 27
(Custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
|
|
|
1. La custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è
affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai
rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio
esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che
risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione
dovrà risultare da apposito verbale. |
In deroga alla responsabilità propria
del consegnatario, la designazione del subconsegnatario è effettuata dal
dirigente, anche se la consegna è operata dal direttore sga. L'apparente
anomalia si spiega considerando che l'individuazione del docente
richiede considerazioni che attengono al funzionamento didattico e non
solo valutazioni di ordine patrimoniale. Si tratta, quindi,
dell'esercizio di un potere di coordinamento fra le diverse finalità
operative della scuola, che può essere esercitato solo dal dirigente.
|
|
2. Qualora più docenti debbano valersi
delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita
ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa
dall’incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale
didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
|
Come sopra. |
28 |
Art. 28
(Le opere dell’ingegno)
|
|
|
1.
Spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere
dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche
rientranti nelle finalità formative istituzionali.
|
Un articolo molto lungo e dettagliato,
che probabilmente non avrà molte occasioni di applicazione.
|
|
2.
E’ sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla
paternità dell’opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo
del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
|
|
|
3.
Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle
attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
|
|
|
4.
Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle
attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di
istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le
iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di
istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di
novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera.
|
|
|
5.
E’ riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico
dell’opera.
|
|
|
6.
Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto
dell’istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre,
le norme di cui all’articolo 33.
|
|
|
7.
Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalità, il dirigente dell’istituzione scolastica
sottopone all’esame del consiglio di istituto proposte per l’eventuale
utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la
distribuzione in rete del programma.
|
|
|
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E
CONTABILITA’INFORMATIZZATA
|
|
29 |
Art. 29
(Scritture contabili )
|
|
|
1. I documenti contabili obbligatori
sono:
a)
il programma annuale;
b)
il giornale di cassa;
c)
i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d)
il registro del conto corrente postale;
e)
gli inventari;
f)
il registro delle minute spese;
g)
il registro dei contratti stipulati a norma dell’articolo 31,
comma 3;
h)
il conto consuntivo.
|
L'unico elemento nuovo è costituito dal
registro dei contratti. |
|
2.
Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi
mandati e reversali.
|
|
|
3.
Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e
quelle di incasso o di pagamento.
|
Le aggregazioni per progetti,
funzionamento, spese di personale, ecc. sostituiscono quelle per
capitoli ed articoli. |
|
4.
I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine
numerate, munite del timbro dell’istituzione e siglate dal direttore. A
chiusura dell’esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di
cui i documenti sono composti.
|
Esperienze passate suggeriscono che non
si attenda la fine dell'anno per stampare l'intero registro: è
consigliabile effettuare stampe periodiche (mensili), numerarle,
firmarle ed archiviarle.
|
|
5.
Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e
degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
|
La responsabilità diretta del direttore
sga non esclude il dovere di vigilanza del dirigente, attraverso
periodici controlli a campione, o in altre forme ritenute opportune,
sempre nel rispetto dell'autonomia professionale del direttore.
|
30 |
Art. 30
(Modulistica e contabilità
informatizzata)
|
|
|
1.
Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli
necessari per assicurare l’omogeneità dei documenti contabili di cui
all’articolo 29, nonché dei sistemi di gestione
amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione
e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e
all’andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.
Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del
medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione è compiuta d’intesa
con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
|
Programma annuale e conto consuntivo -
in quanto costituiscono sottoinsieme del bilancio dello Stato - devono
essere strutturati in modo tale da consentire la rilevazione e
l'aggregazione dei dati. Da qui l'intesa con il Ministero del Tesoro. |
|
2.
Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell’ambito
del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con
la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie
informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in
collegamento con l’amministrazione scolastica.
|
Non mancano certo gli argomenti per
giustificare l'esigenza di un collegamento fra la gestione delle singole
istituzioni scolastiche e quella dell'amministrazione.
Purtroppo, l'esperienza dimostra anche
che gli strumenti attraverso cui questi collegamenti si attuano (vedi
SIMPI, SISSI, ecc.) finiscono con il diventare delle pastoie operative e
cause di inefficienza del sistema complessivo, oltre che delle singole
componenti.
|
|
3.
Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l’elenco
dei fornitori di beni e servizi, con l’indicazione dei relativi crediti
e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di
spesa; l’analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene
meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che
consentono anche interrogazioni mirate dall’esterno da parte dei
revisori.
|
Nulla da eccepire sul primo paragrafo:
sono funzioni che tutti i normali programmi di contabilità finanziaria
consentono da tempo.
Quanto ai "meccanismi di segnalazione
automatica di anomalie" - a parte i sempre possibili errori di software
- c'è da temere che rappresentino un modo per imbrigliare nei fatti
l'autonomia gestionale delle scuole. Non è possibile fare un processo
alle intenzioni sulla sola base del regolamento: occorrerà aspettare di
vedere all'opera il pacchetto applicativo. Ma una qualche dose di
diffidenza è più che legittimata dalle esperienze passate.
|
|
4.
Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da
un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel
pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti
che possono essere ottenuti.
|
In passato, questi manuali "on line" non
hanno brillato per la loro chiarezza: speriamo bene. |
|
5.
La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende
agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal
Ministero della pubblica istruzione. |
Questa è una novità: fino alla penultima
bozza del regolamento era consentito usare programmi del mercato.
Francamente non si comprende perché si voglia reinventare l'acqua calda,
visto che questo tipo di software è diffusissimo ed ormai consolidato da
tempo nelle aziende.
|
|
TITOLO IV
ATTIVITA’ NEGOZIALE
|
|
|
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
|
|
31 |
Art. 31
(Capacità negoziale)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete
di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini
istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le
limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle
presenti disposizioni.
|
|
|
2.
Nell’ambito dell’autonomia negoziale di cui al comma 1,
le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con
esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni
finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di
persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a
responsabilità limitata.
|
Nonostante le ripetute segnalazioni
avanzate da più parti durante la fase di elaborazione del regolamento, è
rimasto il divieto di stipulare "contratti aleatori", che includono
anche quelli assicurativi. Si tratta - se non interverranno precisazioni
successive - di un grave limite all'autonomia operative delle scuole e
di un potenziale grave danno alla tutela del loro patrimonio.
Per quanto riguarda la partecipazione a
consorzi, sarà il caso di tener presente che essa comporta di regola il
trasferimento di una quota di "sovranità" - nelle materie individuate -
al nuovo soggetto che si viene a costituire. Occorre tenerne attento
conto nella formulazione delle relative delibere di adesione.
|
|
3.
I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. Il presente comma
non si applica alle spese di cui all’articolo 17.
|
I contratti vanno registrati in un
apposito documento contabile obbligatorio (vedi art. 29, comma 1, lett.
g).
L'art. 17 riguarda il fondo per le
minute spese.
|
|
4.
E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera g) e
dall’articolo 40.
|
L'eccezione prevista riguarda i
contratti per la prestazione d'opera intellettuale collegati con il POF. |
32 |
Art.32
(Funzioni e poteri del dirigente
nella attività negoziale)
|
|
|
1.
Il dirigente, quale rappresentante legale dell’istituto, svolge
l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale,
nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai
sensi dell’articolo 33.
|
Il potere negoziale del dirigente si
esercita autonomamente per le spese già iscritte nel programma annuale,
mentre richiede - a seconda dei casi - la delibera specifica o la
fissazione di criteri generali da parte del Consiglio di istituto per le
attività diverse da quelle.
|
|
2.
Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma
dell’articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete,
comunque, l’attività negoziale connessa alle minute spese di cui
all’articolo 17.
|
La delega - soprattutto in ambiti che
comportano l'assunzione di impegni esterni - deve indicare con chiarezza
l'oggetto, le finalità, i limiti di tempo e di spesa, le risorse
assegnate ed ogni altro elemento utile (ad esempio, i criteri).
|
|
3.
Il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si
avvale della attività istruttoria del direttore.
|
La formulazione è potenzialmente
pericolosa nella sua mancanza di alternative: in caso di divergenza di
vedute, l'inerzia o la resistenza del direttore sga potrebbero di fatto
paralizzare l'attività negoziale del dirigente. Da ricordare, allora,
due cose: 1) nel richiedere di svolgere attività istruttoria, sarà
opportuno fissare per iscritto un ragionevole limite di tempo entro il
quale questa debba concludersi; 2) esiste comunque, nell'ordinamento, un
potere di avocazione e sostituzione del dirigente nei confronti del
dipendente (D.Lgs. 29/93, art. 17 comma 1 lett.g).
E' ovvio che questa procedura deve
essere considerata come un rimedio estremo per i casi patologici e non
come la via ordinaria da seguire.
|
|
4.
Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al
concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente,
nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di
cui all’articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell’opera di
esperti esterni.
|
Clausola importante, da valutare
positivamente: l'apparente aggravio di spesa - che comunque deve essere
contenuto nei limiti assegnati al progetto - può risultare ampiamente
compensato dal risparmio rispetto ad una decisione presa senza il
supporto di competenze professionali adeguate.
|
33 |
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto
nell’attività negoziale)
|
|
|
1.
Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a)
alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e
donazioni;
b)
alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c)
all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d)
ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della
mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla
dismissione del bene;
e) all’adesione a reti di scuole e
consorzi;
f) all’utilizzazione economica delle
opere dell’ingegno;
g)
alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino
il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o
privati;
h)
all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di
cui all’articolo 34, comma 1;
i)
all’acquisto di immobili.
|
Questo primo comma definisce le materie
nelle quali il dirigente non può svolgere attività negoziale senza
la preventiva delibera del Consiglio. Si tratta, in via generale, di
tutti i casi in cui devono essere assunti rilevanti impegni economici o
politici verso soggetti esterni. |
|
2. Al Consiglio di istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per
lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività
negoziali:
a)
contratti di sponsorizzazione;
b)
contratti di locazione di immobili;
c)
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti
alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d)
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi;
e)
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi;
f)
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g)
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
h)
partecipazione a progetti internazionali.
|
Il secondo comma elenca le materie in
cui l'intervento del Consiglio consiste solo nella definizione di
criteri e limiti generali. Una volta definiti tali parametri, il
dirigente non ha bisogno di una specifica delibera di approvazione per
svolgere le singole attività negoziali, anche se è ovviamente vincolato
al rispetto delle indicazioni ricevute. |
|
3.
Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di
istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere,
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di
istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di
recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse
dell’istituzione scolastica.
|
|
34 |
Art. 34
(Procedura ordinaria di
contrattazione)
|
|
|
1.
Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e
forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO
2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto,
quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo
secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del
contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal
comma 5.
|
Ricordarsi di far fissare esplicitamente
dal Consiglio il limite superiore di spesa per l'applicazione del
presente comma. In difetto, vale il limite generale di 2000 € (=3.872.540
lire).
Attenzione: c'è una differenza rispetto alla situazione attuale. Fino ad
ora, il limite determinato dal Consiglio costituiva la soglia entro cui
il preside poteva spendere direttamente(senza passare per il Consiglio e
senza acquisire necessariamente tre preventivi). Questa facoltà inoltre
era limitata ad alcune voci di spesa (libri, materiale di consumo,
ecc.).
La
nuova norma si inserisce in un contesto in cui il dirigente può ordinare
spese di qualunque importo e per qualunque finalità, purché all'interno
del programma annuale approvato all'inizio, senza delibera di Consiglio.
Il limite indicato in questo comma, quindi, vale solo per
individuare le spese che si possono impegnare senza l'acquisizione
dei tre preventivi.
|
|
2.
L’invito a presentare un’offerta deve contenere, oltre ai criteri
di aggiudicazione, l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali,
nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
|
Attenzione a questi particolari, che
spesso vengono trascurati. Ricordarsi che la presentazione di un'offerta
non conforme alle specifiche richieste (per esempio, riguardo ai termini
di esecuzione del contratto o di pagamento della relativa fattura)
costituisce motivo legittimo per escluderla dalla comparazione.
Se invece le specifiche non sono state
formulate, non potranno essere invocate né come valido motivo di
esclusione, né in sede di eventuale contenzioso successivo per
inadempimento contrattuale.
|
|
3.
L’osservanza dell’obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene
sul mercato di riferimento dell’Istituto.
|
Importante ed innovativa, rispetto
all'attuale, la precisazione circa il "mercato di riferimento"
dell'Istituto: se opero a Pescara, può anche darsi che a Torino qualcuno
faccia condizioni migliori, ma io non sono tenuto ad andarlo a cercare.
|
|
4.
E’ sempre possibile il ricorso alle procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
|
Che sono in genere più complesse, ma
anche più garantite. Conviene ricordarsi di questa possibilità per gare
relative ad importi elevati o che si prevede possano suscitare problemi
fra gli esclusi.
|
|
5.
Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell’Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
|
Le norme europee (che prevedono fra
l'altro la pubblicazione dell'avviso di gara sui giornali) si applicano
solo per importi molto elevati (superiori a 400 milioni).
|
|
6.
Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da
funzionario appositamente da lui delegato.
|
Sembra di poter dire che questa clausola
non riguarda i contratti per i quali la legge prevede esplicitamente il
ricorso ad un notaio (cessione di immobili, per esempio).
|
35 |
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e
trasparenza dell’attività contrattuale)
|
|
|
1.
Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria
contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella
prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola.
|
Ricordare l'obbligo di affissione (serve
per la definitività degli atti). |
|
2.
Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente
dell’istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva
del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede,
sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
|
Un "fastidio" in più, indispensabile per
garantire l'esercizio del potere di controllo. La relazione va
presentata, e può essere discussa, ma non messa in votazione.
|
|
3.
E’ assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli
interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta
o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
|
Gli interessati - oltre ai membri del
Consiglio - sono essenzialmente i concorrenti alla gara. |
|
4.
Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
|
|
|
5.
Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri
del Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito
ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
|
Per quanto riguarda gli esterni, le
copie sono soggette alle norme sul bollo (500 lire per una o due
facciate formato A4).
|
36 |
Art. 36
(Collaudo)
|
|
|
1.
I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo
finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o
esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata
competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore
singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito
verbale.
|
Il verbale di collaudo è parte
essenziale della documentazione necessaria per la liquidazione della
fattura e va allegato anche al mandato di pagamento (vedi art. 12 comma
3).
|
|
2.
Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale
di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità
della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal
direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
|
La "regolarità della fornitura" può
assumere significati diversi, a seconda che si tratti di beni, servizi o
lavori. |
|
3.
Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è
redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.
|
Esempio: la manutenzione periodica dei
laboratori. |
|
4.
Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo
l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al
comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle
garanzie eventualmente prestate.
|
Le "garanzie" di cui al secondo periodo
possono consistere in un deposito cauzionale eventualmente richiesto
all'atto del conferimento dell'ordine.
. |
|
5.
Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto
previsto dal comma 1.
|
Si deve ritenere che la norma riguardi
solo le istituzioni proprietarie di beni immobili.
|
|
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
|
|
37 |
Art. 37
(Disposizione generale)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo
nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non
rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
|
Questa norma è criticabile e
probabilmente invalida. Potrebbe avere un senso se negli articoli
successivi si fissassero dei criteri generali, suscettibili di
interpretazione analogica. Invece, si prendono in esame, con minuzia
perfino eccessiva, singole figure contrattuali. Un elenco chiuso non è,
in via generale, interpretabile in modo estensivo. E, comunque, non si
tratta di buona tecnica normativa.
|
38 |
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di
servizi prodotti dall’istituzione scolastica)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di
formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi
per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di
attività didattiche o di attività programmate.
|
Questa norma è ridondante: la stessa
materia è regolata dall'art. 21 del regolamento. |
|
2.
La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l’adempimento delle
obbligazioni assunte verso l’istituto.
|
|
39 |
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
|
|
|
1.
La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio,
su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni
maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché
programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla
cessione d’uso.
|
Evidente il rilievo sociale della
previsione, peraltro di problematica applicazione pratica. |
|
2.
La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere concessi in
uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
Consiglio di istituto. |
|
|
3.
La concessione in uso non può determinare, per l’istituzione
scolastica, l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del
bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la
utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o
interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
|
Se il bene concesso è un libro di testo,
sarà consentito allo studente sottolinearlo a fini di studio? Come
saranno gestiti i casi di furto ad opera di terzi o di mancata
restituzione?
|
|
4.
La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre
i periodi di tempo predeterminati.
|
|
40 |
Art. 40
(Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa)
|
|
|
1.
La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
|
|
|
2.
Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
|
Procedure e criteri di scelta non
significano scelta della persona. Per i compensi, converrà prevedere un
sistema "a fasce". |
41 |
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
|
|
|
2.
E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità
statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano
in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei
confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
|
Criterio ovvio e condivisibile: ma di
solito chi è disponibile ad investire risorse in una sponsorizzazione si
attende un ritorno economico o di immagine, e non soltanto un grazie.
|
|
3.
E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto,
con la funzione educativa e culturale della scuola.
|
Anche questo è ovvio: ma c'era bisogno
di scriverlo nel regolamento di contabilità? |
42 |
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti
informatici)
|
|
|
1.
Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione,
da parte dell’istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile
attraverso l’accesso a reti informatiche, deve essere garantita la
identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All’uopo è
fornita, a cura dell’istituzione scolastica, una chiave di accesso
individuale ai responsabili nei singoli casi dell’accesso alla rete.
|
La norma è formulata in modo confuso: va
comunque intesa per "accesso" la possibilità di "scrivere" sul sito e
non solo di consultarlo. Se poi si intendesse dotare di password
individuale ogni studente che abbia la possibilità di accedere alla rete
dai computer della scuola, saremmo alla farsa: quante possibilità hanno
di restare riservate migliaia di password poste nella disponibilità di
adolescenti?
|
|
2.
La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della
fornitura del servizio di utenza telefonica.
|
In chiaro: occorre scegliere un
fornitore collocato nello stesso distretto telefonico o che offra
tariffe forfettarie di accesso.. |
|
3.
Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino
la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la
valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.
|
Formula generica: quanto peseranno nel
bilancio di convenienza i due elementi? |
43 |
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei
siti informatici).
|
|
|
1.
E’ in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio
sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti,
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse
culturale.
|
E perché non le associazioni di
genitori, o le università? A forza di voler regolare tutto, si dimentica
sempre qualcosa.
|
|
2.
E’ sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di
espressione.
|
Che significa "parità di accesso"? |
|
3.
Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica.
|
Sarebbe più prudente che l'aggiornamento
del sito fosse effettuato solo tramite l'incaricato interno alla scuola.
|
|
4.
Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito,
subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 41.
|
Attenzione ad ospitare i cosiddetti
"banner" pubblicitari: il loro contenuto è variabile e non è possibile
escludere a priori che contengano messaggi poco consoni all'immagine
educativa della scuola.
|
|
5.
Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti
di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente
la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
scuola.
|
|
44 |
Art. 44
(Contratti di comodato)
|
|
|
1.
L’istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed
istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello
svolgimento della attività educativa e formativa.
|
Questa possibilità era invece
esplicitamente vietata in passato. Attenzione ad eventuali obblighi di
futuro acquisto o a responsabilità per usura e danni.
|
|
2.
Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di
cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari
condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere
tale da rendere economicamente conveniente l’impiego delle risorse
dell’istituzione scolastica.
|
|
45 |
Art. 45
(Contratti di mutuo)
|
|
|
1.
L’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può
eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione
finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello
Stato nell’ultimo triennio.
|
La possibilità di accendere mutui è del
tutto nuova ed interessante. Attenzione, ovviamente, agli oneri
finanziari. |
|
2.
La durata massima dei mutui è quinquennale.
|
|
|
3.
In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti
comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia
pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono
chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni
bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata
dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o
a condizioni migliori.
|
Anche questa possibilità è molto
interessante; sarebbe peraltro auspicabile che i fondi pervenissero
tempestivamente, per evitare l'assunzione di oneri finanziari che
graverebbero, ovviamente, sui fondi di funzionamento della scuola e non
sul finanziamento dei progetti stessi. In questo modo, si genera di
fatto un trasferimento di fondi dallo Stato ad altri enti.
|
46 |
Art. 46
(Manutenzione degli edifici
scolastici)
|
|
|
1.
Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni
scolastiche dall’ente locale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l’affidamento dei relativi lavori, si
applicano le norme del presente regolamento. L’istituzione scolastica
fornisce all’ente locale competente la conseguente rendicontazione.
|
Si parla solo di manutenzione
"ordinaria", cioè delle minute riparazioni correnti. |
|
2. L’istituzione scolastica può
anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e
indifferibili dandone immediata comunicazione all’ente locale
competente, ai fini del rimborso.
|
Questa clausola è particolarmente
importante con riferimento alla 626: ma va maneggiata con cautela e solo
nei casi di effettiva urgenza non rinviabile (rimozione di parti
pericolanti, ecc.).
|
47 |
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da
operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare contratti di
locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali,
con esclusione dell’acquisizione della disponibilità di beni immobili.
|
Si tratta della possibilità di
"leasing". La convenienza è difficile da verificare unicamente sul piano
finanziario, dati gli oneri elevati che di solito gravano su questi
contratti. Può essere interessante nel caso di laboratori ad elevata
tecnologia e rapida obsolescenza, per i quali si preveda un utilizzo
intensivo. In questo caso si può risparmiare sulla manutenzione (che fa
parte del contratto) e, alla scadenza, sostituire il bene con un altro
che sia aggiornato alle nuove esigenze. Conviene comunque farsi
consigliare da un esperto, se non si ha familiarità con questi strumenti
operativi.
|
|
2.
E’ sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall’istituto
scolastico o da terzi.
|
Mentre si comprende bene la prima
clausola di esclusione, non è altrettanto chiaro il motivo della
seconda. Vorrebbe dire che io non posso prendere in leasing un
laboratorio informatico solo perché la società con cui stipulo il
contratto ha acquistato i computer dal fabbricante, anziché produrli in
proprio? Se così fosse, saremmo al paradosso ed al sostanziale divieto
di stipulare questo tipo di contratti, che in genere vengono posti in
essere con società finanziarie e non con aziende produttrici di beni. |
|
3.
Quando l’istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare
il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo
allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale
dell’istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di
trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di
cui all’articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In
tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima
dell’esercizio del potere di riscatto.
|
Ovvero: i computer obsoleti possono
anche essere girati al personale o agli studenti. Peraltro, il prezzo di
riscatto è di solito abbastanza elevato e potrebbe non risultare
interessante per dei privati. |
48 |
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata
delle risorse finanziarie)
|
|
|
1.
La istituzione scolastica, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli
enti locali e dall’Unione europea, compatibilmente con la continuità
dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare
contratti di gestione finanziaria finalizzata.
|
In pratica: è possibile investire
risorse proprie della scuola tramite fondi di investimento. Deve
trattarsi di risorse acquisite in proprio (contributi di privati o
vendita di prodotti o simili).
|
|
2.
Tali contratti possono essere stipulati unicamente con
istituzioni professionali di settore, abilitate all’esercizio delle
attività bancarie e finanziarie.
|
|
|
3.
La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere
finalizzata alla conservazione e all’incremento di risorse finanziarie
non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di
interesse dell’istituzione scolastica.
|
|
|
4.
I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione
del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei
titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni
medie praticate dagli istituti bancari.
|
|
|
5.
I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto
anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del
capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli
importi dovuti a titolo di commissione.
|
Le diverse condizioni poste rendono
molto difficile reperire sul mercato prodotti finanziari corrispondenti. |
49 |
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
|
|
|
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 33, l’alienazione di beni
immobili di proprietà dell’istituto è sempre disposta con le procedure
di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
|
Ipotesi di fatto riservata ad una
stretta minoranza di istituti. |
|
2.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
|
|
|
3.
Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili
esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati,
eredità e donazioni.
|
|
50 |
Art. 50
(Uso temporaneo e precario
dell’edificio scolastico)
|
|
|
1.
La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti
dall’ente locale competente può essere concessa a terzi, con
l’osservanza dell’articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò
sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti
educativi e formativi.
|
|
|
2.
Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del
bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle
destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e
l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.
|
|
|
3.
L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni
precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una
polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
|
Vale anche per i corsi di aggiornamento,
le associazioni degli ex studenti e così via. |
51 |
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di
rifiuti speciali)
|
|
|
1.
Qualora nell’esplicazione delle attività scolastiche vengano
prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento
speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con
enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di
rifiuti.
|
Include anche - ma non tutti lo sanno -
le cartucce di toner per stampanti e fotocopiatrici. |
|
2.
E’ consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo
ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
|
Una preoccupazione economica o
ecologica? |
52 |
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di
beni non più utilizzabili)
|
|
|
1.
I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e
quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa
determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di
inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore
dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
|
E' da raccomandare che il tempo di
ammortamento risulti dalla delibera di acquisto o dal verbale di
collaudo e sia iscritto nell'inventario, in modo da facilitare lo
smaltimento ad un prezzo realistico, quando sarà venuto il momento. |
|
2.
La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della
scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute
entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore
offerente.
|
Una specie di asta informale: ma quanto
informale? |
|
3.
Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso
possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in
mancanza, essere distrutti.
|
|
|
4.
I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente
a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti
pubblici.
|
Può servire per cedere a scuole meno
fortunate le attrezzature informatiche e tecnologiche non più in uso, ad
un prezzo "politico". Sarebbe molto pericoloso fare lo stesso nei
confronti di privati.
|
|
CAPO III
ALTRE ATTIVITA’ NEGOZIALI
|
|
53 |
Art. 53
(Fondazioni)
|
|
|
1.
Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni
di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi
compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività
didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
|
Riguarda alcune istituzioni scolastiche
"storiche" che dispongono tuttora di collezioni e gabinetti scientifici
di rilevante interesse. |
|
2.
Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e
valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza
del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e
gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo
sfruttamento dei diritti di riproduzione.
|
|
|
3.
Nell’atto di fondazione devono essere previste norme che
assicurino l’unità di indirizzo gestionale tra l’istituzione scolastica
e la fondazione.
|
|
54 |
Art. 54
(Borse di studio)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali
in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie
risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all’articolo 48, i
trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio
annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri
deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili
didattici, del collegio dei docenti.
|
Beate le scuole che potranno disporre di
proprie risorse per questo fine. L'ipotesi più praticabile sarà quella
di contratti di sponsorizzazione finalizzati allo scopo. |
55 |
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
|
|
|
1.
Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed
eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le
finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non
contrastino con le finalità istituzionali.
|
Le "disposizioni modali" sono, in
pratica, vincoli all'uso o all'alienazione o alla destinazione dei
proventi. |
|
2.
Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla
ristrutturazione di edifici di proprietà dell’ente locale, l’istituzione
concorda con l’ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse. |
|
|
3.
Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla
concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove
possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie
di cui all’articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.
|
Nel qual caso, le borse di studio
sarebbero finanziate unicamente con la rendita: il che appare alquanto
improbabile, dati gli attuali livelli di rendimento.
|
|
4.
L’istituzione scolastica può motivatamente rinunciare
all’accettazione di legati.
|
Un legato, di solito, non vincola
all'assunzione di oneri successori ulteriori. La motivazione del diniego
andrebbe allora ricercata in motivi di opportunità legati al contesto
della successione (liti fra eredi, dubbi sulla legittima provenienza del
legato, ecc.).
|
|
5.
La durata della locazione dei beni immobili pervenuti
all’istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e
donazioni non può mai eccedere i nove anni.
|
|
|
6.
Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale
che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze
dell’istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale,
garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
|
|
56 |
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e
formazione)
|
|
|
1.
Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e
formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative
pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali
o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma
dell’accordo di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:
a)
stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b)
stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c)
partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l’attuazione di
particolari progetti di formazione.
|
La possibilità è già prevista e normata
dall'art. 7 del DPR 275/99 (regolamento dell'autonomia). |
|
2.
Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la
gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni.
Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse
finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la
rendicontazione delle spese avviene all’interno del sistema contabile
del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta
rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della
medesima.
|
|
|
3.
Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono
risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di
ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e
l’ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
|
|
|
4.
Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la
gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei
soggetti partecipanti all’intesa, da attuarsi mediante un organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo
delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell’anno e/o delle attività di
cui trattasi, deve essere rimessa all’istituzione scolastica copia della
rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni, se queste sono
state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le
intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al
termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni
durevoli acquistati.
|
Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4
derivano da un sano concetto di gestione delle risorse. Potrà essere
utile - al fine di studiare convenzioni tipo - che le scuole autonome
entrino a far parte di una qualche struttura associativa permanente, che
possa assicurare loro consulenza in merito. |
|
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
E CONTABILE |
|
57 |
Art. 57
(Esercizio della funzione)
|
|
|
1.
Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede
un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico
regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata
professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica
istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d’intesa tra
i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina è
predisposta dall’ufficio scolastico regionale, attingendo al registro
dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo
conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola
volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo
nominato scade con quelli in carica.
|
I revisori passano da due a tre. Il
terzo viene designato dagli enti locali, in omaggio al decentramento
amministrativo. Peraltro - fino a quando gli enti locali non
interverranno in modo consistente nel finanziamento degli istituti
(attualmente versano gli spiccioli del diritto allo studio) - non si
vede a quale titolo intervengano nel controllo di gestione di fondi
altrui. Sarebbe stato più coerente attribuire il terzo revisore a
rappresentanti dell'utenza, che spesso - almeno nelle scuole superiori -
contribuisce finanziariamente al funzionamento delle scuole in misura
ben superiore a quella degli enti locali.
|
|
2.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più
istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo
ambito territoriale. L’aggregazione è operata dall’Ufficio scolastico
regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei
flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile
collegamento tra le diverse sedi;
c) della situazione geografica e
ambientale in cui gli istituti operano.
|
La novità più rilevante è che uno stesso
collegio di revisori opera su più scuole appartenenti allo stesso ambito
territoriale. Questo limiterà il loro numero complessivo, che altrimenti
sarebbe cresciuto enormemente. Resta il fatto che, attualmente, poco più
di 2000 scuole erano sottoposte a revisione contabile (e, tenuto conto
degli incarichi plurimi, pressappoco altrettanti erano i revisori). Con
diecimila scuole da revisionare, è difficile pensare che il loro numero
non debba almeno raddoppiare: e le relative competenze non si
istituiscono per decreto.
|
|
3.
Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto
del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono
corrisposti, in quanto dovuti, l’indennità di missione ed il rimborso
spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
|
|
|
4.
Il compenso, l’indennità ed il rimborso spese ai membri del
collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato
nell’ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale con il
provvedimento di nomina del Collegio.
|
|
|
5.
Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della
pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale
sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non
inferiore a quelle ricomprese nell’area funzionale C del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il
quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente
inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.
L’elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di
essere iscritti revisori contabili esterni all’amministrazione per
l’attribuzione degli incarichi eccedenti.
|
|
58 |
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
|
|
|
1.
Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
|
|
|
2.
Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul
programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell’articolo
2, comma 3.
|
|
|
3.
Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali -
da compiersi almeno due volte nell’anno presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell’ambito territoriale di competenza, alla
verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e
della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati
nel programma e nelle successive variazioni di quest’ultimo, nonché alle
verifiche di cassa.
|
|
|
4.
Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in
merito al quale:
a)
riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle
verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio;
b)
rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d’istituto;
c)
evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d)
esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e)
correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e
ai progetti realizzati nell’istituto, finalizzate all’analisi
costi/benefici da parte dell’amministrazione scolastica, nonché con
altre notizie e dati richiesti dall’amministrazione vigilante.
|
Se ogni collegio avrà poche scuole da
seguire, serviranno molti revisori, con i conseguenti problemi di
competenze professionali.
Se ne avrà molte, è realistico che possa
tenere sotto controllo tutti gli elementi descritti con due sole visite?
E se le visite saranno di più e le scuole numerose, avremo dei revisori
a tempo pieno, distaccati dalle loro ordinarie funzioni? |
59 |
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei
revisori dei conti)
|
|
|
1.
Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui
all’articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente,
cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta
congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una
qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell’ambito territoriale di
competenza.
|
|
|
2.
Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente
deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è
consentita l’astensione.
|
Ci si riferisce, ovviamente, alle
deliberazioni assunte a maggioranza. |
|
3.
Le verifiche periodiche di cui all’articolo 58, comma 3,
avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata
collegialmente.
|
|
|
4.
Per l’esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni
scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i
documenti necessari per l’esercizio delle funzioni di controllo.
|
|
|
5.
L’ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi,
al fine di assicurare l’omogeneità dell’esercizio della funzione del
Collegio dei revisori.
|
|
60 |
Art. 60
(Verbali)
|
|
|
1.
L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I
verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito
registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal
direttore o da un suo delegato.
|
|
|
2.
Copia del verbale relativo all’esame del conto consuntivo,
corredato della documentazione indicata all’articolo 18, deve essere
inviata all’ufficio scolastico regionale ed alla competente ragioneria
provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati
altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel
corso della gestione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
|
|
|
TITOLO VI
ATTIVITA’ DI CONSULENZA CONTABILE
|
|
61 |
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
|
|
|
1.
L’ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni
scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile,
anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal
Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della
pubblica istruzione.
|
Saranno attivati organismi denominati
CSA (Centri di Servizi Amministrativi) e CIS (Centri di servizi)
dislocati sul territorio. |
|
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
|
|
62 |
Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni
contabili)
|
|
|
1.
Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si
applicano con le modalità e nei termini di cui all’articolo 12, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
|
Cioè dal 1° gennaio 2002.
E' peraltro in corso di emanazione uno
specifico decreto, che anticipa al prossimo mese di giugno (90 giorni
dopo il 9 marzo, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) la data
di entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione delle
norme relative alla formazione del bilancio ed alle scritture contabili,
che debbono ovviamente coincidere con l'anno solare. Questione da
seguire.
|
|
Il presente decreto, munito di sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
|
|
|
Il Ministro del Tesoro, del
Bilancio Il Ministro della
pubblica istruzione
e della Programmazione economica
Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica
|
|